Legge Regionale 23-2015 (Evoluzione del Sistema Sanitario Lombardo)

Un’evoluzione, non una riforma

Nel 2015 la Lombardia approva la legge regionale n. 23, che i tecnici non definiscono una riforma radicale ma un’evoluzione del welfare precedente. L’obiettivo concreto è spostare l’asse dell’assistenza dagli ospedali verso il territorio (vedi Dall’Ospedale al Territorio).

Sull’asse dei tempi la Lombardia legifera sull’integrazione territorio-ospedale nel 2015, sette anni prima del DM 77 del 2022: la visione del legislatore lombardo era molto illuminata, ma Toscana, Veneto ed Emilia-Romagna l’hanno realizzata sul campo a regime, mentre la Lombardia si è bloccata.

Che cosa mantiene

La legge mantiene i principi fondamentali del SSN: i cittadini, di fatto, non si accorgono delle differenti organizzazioni regionali, perché accedono alle prestazioni e tornano a casa senza avvertire variazioni strutturali. Mantiene inoltre:

Dispone infine la promozione dell’appropriatezza clinica, la parità di accesso per tutti i cittadini e l’integrazione delle cure.

I pilastri

Il punto saliente è il riequilibrio dell’asse tra ambito ospedaliero e territorio: garantire la presa in carico, superare la frammentazione, valorizzare il territorio. I pilastri sono gli stessi che il DM 77 riprenderà nel 2022:

  • prossimità: facilitare l’accesso ai servizi per il cittadino;
  • presa in carico: valutazione multidimensionale per garantire l’appropriatezza (da slide);
  • continuità assistenziale.

La mappa degli articoli

  • Articolo 3 — identifica le differenze tra servizio sociale e servizio sanitario e trasforma le ASL in ATS.
  • Articolo 7 — cancella le Aziende Ospedaliere e crea le ASST: è la vera rivoluzione della legge.
  • Articolo sui distretti — i distretti restano sullo sfondo, come poi nel DM 77.
  • Dall’articolo 9 — la presa in carico, che non è stata concretamente realizzata.
  • Articolo 10 — disciplina le cure primarie (MMG e PLS), introducendo una valutazione delle loro attività poi ripresa dal DM 70, ma in Lombardia fallita.
  • Articolo 16 — definisce l’AREU.

Il giudizio della docente: «era un’ottima legge, se solo fosse stata implementata interamente».

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